Regole: 1) La licenza di caccia

Capita spesso sfogliando periodici sulla caccia di leggere interviste a personaggi dello spettacolo, dello sport, della cultura, … che non si dichiarano contrari all’attività venatoria “a prescindere” ma che sarebbero a favore della caccia solo se quest’ultima fosse governata da regole precise. Stessa cosa dicasi nei dialoghi tra persone comuni, nei discorsi in strada o al bar.

Ciò lascia perlomeno perplessi i cacciatori che invece ben conoscono quale “mare magnum” di norme esistono oggi in materia venatoria. Ecco come è nata l’idea di questo spazio, per tentare di portare tutti a conoscenza della realtà, troppe volte ignorata.

E come primo appuntamento vogliamo parlare della “conditio sine qua non” ovvero della cosiddetta “Licenza di caccia”.

Questa licenza, il cui nome esatto è “Licenza di Porto di Fucile ad uso caccia” è rilasciata dalla Questura ai maggiorenni che ne facciano richiesta, solo dopo il superamento di un esame (presso la Provincia) che verifica la conoscenza da parte dell’aspirante cacciatore di:

  1. legislazione venatoria;
  2. zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
  3. armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
  4. tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
  5. norme di pronto soccorso.

Se l’aspirante cacciatore non ha fatto il servizio militare, dovrà inoltre munirsi di certificato di abilitazione del tiro a segno nazionale attestante la sua “maestria” nell’uso delle armi, certificato a sua volta ottenibile solo previo superamento di una visita medica di idoneità psicofisica e di prove pratiche al poligono di tiro.  La Questura poi verifica d’ufficio l’inesistenza di procedimenti penali a carico del richiedente (certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti). La licenza ha durata di sei anni al termine dei quali può esserne chiesto il rinnovo, sempre corredando l’istanza della medesima documentazione. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l’esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni.

a cura di Danilo Bordoni