Regole: 09) Vigilanza e sanzioni

L’organo di controllo che per eccellenza svolge attività di vigilanza sull’attività venatoria è quello della Polizia Provinciale (ancora denominati dai cacciatori Guardiacaccia, figura storica nel mondo venatorio) anche se le sue crescenti competenze nelle materie ittiche – ambientali – paesaggistiche – di viabilità – ecc …, progressivamente hanno ridotto il tempo e le energie dedicati a questa specifica vigilanza.

Oltre alla Polizia Provinciale, gli altri corpi pure deputati al controllo sul rispetto della vigente normativa in materia di caccia sono il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale, ovvero tutte quelle forze che, pur non avendo una preparazione specifica in materia venatoria, svolgono vigilanza sul territorio e alle quali la legge attribuisce la qualifica di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria: in virtù di tali poteri, per gli accertamenti delle infrazioni in materia di caccia sono tutti obbligati ad intervenire, perché non esiste nessuna “specializzazione” che limita l’intervento di un corpo di Polizia soltanto a specifiche violazioni.

Alle forze di Polizia si affiancano le Guardie Giurate Particolari Venatorie poiché la legge prevede anche che le associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste possano avere delle proprie guardie giurate volontarie che esercitano funzioni di controllo sulla caccia. La violazione delle norme che disciplinano l’esercizio della caccia può rientrare in due grandi categorie differenziate a seconda della gravità del gesto. Ci sono infatti violazioni meno pesanti sanzionate amministrativamente, ovvero attraverso il pagamento di una somma di denaro.

A questa categoria appartengono ad esempio le violazioni relative ai documenti di caccia, alla distanza da strade e case, all’addestramento dei cani in periodi di divieto. Ci sono poi violazioni più gravi sanzionate penalmente, ovvero dei reati. La pena in questo caso può essere una semplice ammenda, che “estingue il reato” o ammenda e detenzione congiunte nei casi più gravi, quali quelli previsti per chi abbatte, cattura o detiene orsi, stambecchi, camosci d’Abruzzo e per chi caccia in parchi, riserve naturali, ecc.

Alle sanzioni di cui sopra si associano poi sanzioni accessorie come la confisca di alcuni beni (la fauna abbattuta illecitamente, le trappole, i mezzi di caccia vietati, le armi il cui uso non è consentito) e la sospensione, la revoca o l’esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia.

a cura di Danilo Bordoni

 

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