Regole: 3) Libero accesso dei cacciatori nei fondi

Articolo 842 c.c.  “Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità.”

Tale concessione riguarda il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione, al quale però vanno detratti:

–          una quota (molto spesso superata) dal 20 al 30 % destinata a protezione della fauna selvatica (oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, centri di riproduzione di fauna selvatica, foreste demaniali),

–          una quota fino al 15 % destinata ad AFV, ad AATV e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale,

–          tutti i territori di Parchi Nazionali, Parchi e Riserve Naturali Regionali,

–          tutto il territorio ubicato a distanza < a 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro,

–          tutto il territorio ubicato a distanza < a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade statali, provinciali, comunali e piste ciclabili,

e quindi, tenendo presente la conformazione urbanistica del territorio italiano, ciò che residua è molto meno di quanto si possa immaginare.

Questo aspetto che è visto da molti anticaccia come una ingiusta prerogativa riservata alla lobby dei cacciatori, in realtà riveste una funzione sociale, prevista dall’art. 42 della nostra Costituzione e ribadita da una decisione della Corte costituzionale (n. 57/1976): la caccia, dapprima possibile solo per latifondisti, nobili, facoltosi borghesi e grandi proprietari terrieri, ora è un’attività praticabile da chiunque possegga i requisiti necessari, indipendentemente dal suo censo.

L’esercizio venatorio resta comunque vietato a chiunque in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione nonché nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri

a cura di Danilo Bordoni

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