Regole: 6) Mezzi di caccia consentiti e non

L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40 .

È consentito, altresì, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l’uso dell’arco e del falco.

I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l’esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie .

Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dalla legge: munizione spezzata nella caccia agli ungulati, usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari, fare impiego di civette, usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, fare impiego di balestre, utilizzare a scopo venatorio scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d’acqua, richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono.

 

a cura di Danilo Bordoni

 

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