Regole: 12) Detenzione e custodia di armi e munizioni

Chiunque in Italia desideri possedere armi o munizioni, soggiace per legge a due precisi obblighi: denuncia di detenzione e custodia.

La denuncia di detenzione delle armi e munizioni è obbligatoria ai sensi del TULPS (Testo unico leggi pubblica sicurezza), per cui “Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi al comando dei carabinieri.” La denuncia deve essere “immediata” (ossia effettuata entro max 48 ore), si presenta per iscritto presso le Questure, i Commissariati di pubblica sicurezza o i carabinieri.

A seguito della presentazione della normale denuncia è possibile detenere:

– fino ad un massimo di 3 armi comuni da sparo (pistole o rivoltelle)

– fino ad un massimo di 6 armi sportive

– un numero illimitato di fucili da caccia

– munizioni da pistola o da rivoltella, fino ad un massimo di 200;

– munizioni per fucile da caccia aventi caricamento diverso dai pallini.

Senza obbligo di denuncia è possibile detenere fino ad un massimo di 1.000 pezzi per le munizioni caricate a pallini; oltre tale limite occorre effettuarne denuncia ma la detenzione di tale munizionamento non può comunque superare i 1.500 pezzi.

È possibile detenere legittimamente un numero maggiore di armi solo previo rilascio della licenza da collezione, da richiedersi in Questura. L’omessa denuncia di detenzione delle armi o delle munizioni è reato. La legge non impone la detenzione di armi e munizioni nell’abitazione di residenza, pertanto esse possono legittimamente detenersi anche altrove, purché il luogo scelto possieda caratteristiche tali da garantire una custodia adeguata. Le armi legittimante detenute non possono essere portate fuori del luogo di detenzione se non accompagnate da apposita licenza di porto d’arma in corso di validità, e il trasferimento da un luogo all’altro deve essere preventivamente autorizzato dall’Autorità di Pubblica Sicurezza. È vietato a chiunque il trasporto, all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia.

  • La custodia delle armi deve essere assicurata con diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica, ma non è facile nella pratica stabilire in che cosa consista una diligente custodia dell’arma detenuta. Conseguentemente sono raccomandati armadi o stanze blindate a seconda della quantità di armi e munizioni detenute, anche se qualcuno continua purtroppo ad utilizzare gli armadi di casa, facilmente accessibili magari anche da bambini, ragazzi o comunque da persone non in possesso dei requisiti necessari per poter maneggiare un’arma.

In sintesi, il legislatore penale ha voluto imporre al detentore di armi un particolare onere di cautela, affermando, implicitamente, l’insufficienza di una normale ed ordinaria cura prestata nella custodia. Più in dettaglio, la diligenza che la legge esige deve essere valutata sulla scorta della pericolosità dell’arma, del luogo in cui la stessa viene custodita, nonché delle altre circostanze concrete.

 

a cura di Danilo Bordoni

 

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