Scarichi idrici

Secondo la definizione normativa contenuta nel “Testo unico” ambientale ovvero il Decreto Legislativo 152/2006, per scarico si intende “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”.

Rinvenire uno scarico durante l’esercizio venatorio è pertanto cosa possibile e anzi frequente, quindi non dovremo allarmarci per il semplice fatto che un refluo defluisce in un fosso, ma se a valle dello scarico la condizione del corso d’acqua presenta caratteristiche anomale rispetto alla situazione esistente a monte, ovvero anche una soltanto tra le seguenti:

– colorazione diversa dell’acqua non riconducibile ad eventi atmosferici naturali,

– presenza di schiume,

– presenza abnorme di sostanze mucillaginose sui ciottoli del fondo,

– moria di fauna ittica,

– inconvenienti di natura odorigena,

– alberi e arbusti secchi o in stato di grave sofferenza vegetazionale,

allora sarà opportuno segnalare agli enti competenti quanto accertato e, ove possibile, prendere immediatamente un campione al momento del verificarsi dello scarico presunto inquinante (almeno un litro in una bottiglia vuota in PET va più che bene, purché pulita) da consegnare a quelle forze di Polizia Giudiziaria che interverranno sul posto. Infatti per poter esistere ed essere in regola con la legge uno scarico deve necessariamente possedere due requisiti:

1. deve essere autorizzato dall’Ente competente (Provincia o Comune a seconda della tipologia);

2. deve rispettare i limiti prescritti per ciascun parametro individuato in tabelle allegate alla legge stessa (es. COD, ph, tensioattivi, solidi sospesi, metalli pesanti, idrocarburi, …).

Gli organi preposti al controllo procederanno quindi alle verifiche del caso (ispezioni, controlli, prelievi di campioni, …) e al’applicazione delle eventuali sanzioni previste per le violazioni alle norme citate sia di carattere amministrativo che, nei casi più gravi, di natura penale.

Comments

comments