Specie vegetali protette

Così come accade per il regno animale, anche quello vegetale è composto di specie protette e non protette, ma diversamente da ciò che accade per la fauna, non esiste una normativa quadro nazionale bensì soltanto la legge forestale regionale che nelle Marche è la n. 6 del 23 febbraio 2005. Alcune specie elencate nella legge sono sottoposte a tutela, o per la loro elevata valenza paesaggistica (cipresso comune, pioppo bianco, …), o perché oramai rare rispetto al passato (rovere, roverella, acero campestre, …), o per il loro ruolo nell’ecosistema, o per la loro funzione di prevenzione dal dissesto idrogeologico, e così via: ciò significa che le piante di tali specie non possono essere abbattute e/o estirpate senza l’autorizzazione degli Enti competenti che sono rappresentati dal Comune o, se esistente, dalla Comunità Montana. Il ché, contrariamente ad un diffuso luogo comune, non esprime il concetto che questi alberi e/o arbusti non possano essere neanche potati ma, al contrario, visto che per abbattimento e/o estirpazione si intende … oltre ad ogni ipotesi di taglio e sradicamento, ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative della pianta, qualcuno potrebbe essere chiamato a rispondere dell’illecito di abbattimento non autorizzato paradossalmente anche per … una mancata potatura !!! Un principio molto interessante nella legge della nostra regione è che la tutela viene estesa oltre che alle specie protette anche alle siepi in quanto tali, pur se costituite da essenze arbustive ed arboree non protette (ligustro, rosmarino, ginestra, …) al fine dichiarato di salvaguardare l’integrità ecologica e paesistico – ambientale del territorio regionale, la tutela della fauna selvatica, di prevenire la degradazione e l’erosione dei suoli: la coincidenza della volontà del legislatore regionale con gli interessi del mondo venatorio è evidente! Un ulteriore elemento d’apprezzamento è costituito dal principio della compensazione, in quanto per ogni albero abbattuto è prevista la piantagione di due alberi e per ogni siepe è prevista la piantagione di una o più siepi per una lunghezza minima pari a quella estirpata. Infine un chiarimento necessario: nel caso si desideri procedere al taglio di piante anche non protette ma radicate all’interno delle rive di corsi d’acqua (fiumi, torrenti, fossi) demaniali, o per mantenere una sezione idraulica tale da non causare esondazioni e semplicemente per approvvigionarsi di legna da ardere, occorrerà richiedere l’autorizzazione alla Provincia territorialmente competente e non al Comune. Tutte le autorizzazioni concesse, sia quelle comunali che delle Comunità Montane che delle Province, contengono le prescrizioni a cui attenersi nello svolgimento delle operazioni di taglio: l’importantissimo ruolo di controllo sul rispetto di dette regole è demandato, in primis, al personale del Corpo Forestale dello Stato.

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