Storno

Lo storno è un uccello di elevata adattabilità a disparate condizioni di vita e riesce a proliferare sia in ambienti naturali che fortemente antropizzati. Esso è largamente distribuito in quasi tutta Europa, compreso l’Italia: solo nell’Europa settentrionale lo storno appare in netta e costante diminuzione, mentre l’areale della specie a latitudini più meridionali (Spagna, Italia, …) è in notevolissima espansione. Questi dati spiegano il perché, complice l’inerzia di nostri rappresentanti, lo storno sia stato inserito a livello comunitario nell’elenco delle specie protette mentre, paradossalmente, alle nostre latitudini costituisca un grande problema sotto un duplice aspetto:  in primis, vivendo aggregato in branchi che talvolta raggiungono le migliaia di individui, è un vero flagello per alcuni tipi di coltivazioni quali frutteti specializzati, uliveti, vigneti e colture cerealicole dove scende in pastura, con la conseguenza che poi le Amministrazioni locali si trovano a rifondere danni ingentissimi;  in secondo luogo, essendo una specie ad elevatissima valenza ecologica che si adatta benissimo alle strutture antropiche urbane, scatena l’insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari su vasta scala dovuti alla gran quantità di deiezioni riversate in aree circoscritte dove elegge i suoi dormitoi. Per combattere tutto ciò in alcune regioni, tra cui le Marche, è stato stabilito il prelievo venatorio dello storno in deroga al generale divieto di caccia a questa specie, protetta da una direttiva comunitaria e dalla legge nazionale. In particolare nel territorio marchigiano, in base all’art 2 della legge regionale numero 8 del 2007, è stato possibile il prelievo in deroga, solo con il sistema dell’appostamento, senza l’utilizzo dei richiami vivi, entro il raggio di 100 metri da colture da seme, vigneti, oliveti e frutteti con frutti penduli, compresi i nuclei vegetazionali sparsi che tuttora caratterizzano la campagna marchigiana. Detta limitazione territoriale non è stata poi estesa al mese di ottobre, per l’arrivo di contingenti migratori in aggiunta a quelli stanziali, circostanza tale da vanificare l’azione di contrasto a difesa delle colture per il notevole incremento numerico degli individui della specie dannosa. I soggetti abilitati al prelievo sono esclusivamente i cacciatori iscritti all’Ambito di residenza anagrafica, ma la prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo B, cioè da appostamento fisso con l’uso di richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili. Il numero di esemplari prelevabili è contenuto nel limite di 15 capi giornalieri e 100 capi complessivi, ma essendo una specie cacciabile in deroga non è consentita, come avveniva in passato, la detenzione di storni da utilizzarsi come richiami vivi.

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